Regolamento regionale 7 ottobre 2003, n. 22 per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna – chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 57 lettera e).

 

CIRCOLARE ESPLICATIVA

 

L’articolo 57, lettera e), del regolamento regionale 7 ottobre 2003, n. 22 prescrive il divieto di salire lungo le piste di sci da discesa con attrezzature da sci alpinismo e da sci escursionismo.

 

Considerato che

 

La Sezione V del regolamento regionale n. 22/2003 disciplina il comportamento degli utenti e, in particolare, l’articolo 57 definisce regole generali per i praticanti dello sci, con singole prescrizioni che vanno coordinate secondo una lettura sistematica.

 

Infatti, la lettera e) deve essere raccordata con la successiva lettera f), che consente la salita, la discesa o il percorso a piedi di una pista da sci solo nei casi di assoluta necessitą e a condizione che siano effettuati lungo i bordi della medesima pista.

 

Dalla lettura coordinata delle due prescrizioni, nel sistema complessivamente delineato dall’articolo 57, si desume come il concetto di salita lungo la pista, vietata alla lettera e), non sia idoneo a includere il diverso concetto di salita lungo i bordi della pista.

 

Si chiarisce che

 

Il divieto di cui alla lettera e) dell’articolo 57 del regolamento regionale 7 ottobre 2003, n. 22 si riferisce alla salita lungo le piste, non escludendo in alcun modo la possibilitą che la salita possa avvenire lungo i bordi delle stesse.

 

Milano, 24.12.03

Segreteria

Domenico Pisani

Assessore ai Giovani, Sport e Pari Opportunitą Regione Lombardia